Banner-statico_2537x320.jpg

Malattie e altre assenze

Assenza per malattia o ricovero ospedaliero

Il personale docente e ricercatore che si assenta dal servizio per malattia o ricovero ospedaliero deve darne tempestiva comunicazione (via email o telefonicamente, indicando indirizzo di reperibilità, durata della malattia, numero di protocollo del certificato telematico se a conoscenza) alla Direzione del Dipartimento di afferenza e all’Ufficio Personale Docente.

Le assenze per malattie sono giustificate esclusivamente dalla trasmissione del certificato medico telematico (rilasciato dal medico del SSN o con lo stesso convenzionato o dalla struttura sanitaria pubblica) attraverso il circuito INPS.

Con riferimento alle assenze per malattia, al personale docente e ricercatore si applicano, sulla base della normativa di riferimento, i seguenti istituti:

  • congedo straordinario
  • aspettativa per motivi di salute

Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dalla normativa per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

I periodi di assenza certificata per malattia sono computati come di seguito indicato:

tipologia di assenza

Istituto

Durata massima

% retribuzione

Decurtazioni

Assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg 

Congedo straordinario

45 giorni anno solare

100%

riduzione di 1/3 dello stipendio il primo giorno di ogni periodo (rilevano anche assenze di 1 giorno);

è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni trattamento accessorio (*)

Assenza per malattia di durata superiore a 7 gg (e/o eventuale continuazione) 

Aspettativa per malattia (infermità)

18 mesi

primi 12 mesi 100%

successivi 6 mesi 50%

è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni trattamento accessorio per i primi 10 giorni del periodo (*)

Assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg (e/o eventuale continuazione), ove consumati i gg a disposizione del congedo straordinario in ragione di anno

Aspettativa per malattia (infermità)

18 mesi

primi 12 mesi 100%

successivi 6 mesi 50%

è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni trattamento accessorio per i primi 10 giorni del periodo (*)

Terminati i 18 mesi di aspettativa per malattia (infermità)

Aspettativa per motivi gravi

6 mesi

6 mesi 0%

Non previste

(*) L’art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, dispone che per le assenze di malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni trattamento accessorio. Per il personale a tempo pieno non viene corrisposto l’Assegno aggiuntivo.In caso di ricovero ospedaliero e day hospital non viene effettuata alcuna decurtazione.

Visita fiscale e fasce di reperibilità durante le assenze per malattia

La visita fiscale è un accertamento sanitario effettuato dal personale medico per verificare lo stato di malattia e la temporanea incapacità al lavoro del dipendente. Durante il periodo di malattia l’obbligo di reperibilità deve essere rispettato nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (sette giorni su sette).

Laddove durante un’assenza per malattia e/o ricovero si verifichino variazioni del domicilio fiscale precedentemente indicato o temporanee assenze nelle fasce di reperibilità (ad es. per visite e controlli) tali circostanze devono essere tempestivamente comunicate all’Ufficio Personale docente tramite e-mail all’indirizzo ufficio.docenti@unimc.it

Congedo straordinario per gravi motivi (art. 37 D.P.R.  n. 3/1957)

Il/la dipendente ha diritto ad usufruire del congedo straordinario per gravi motivi. Tale congedo è computato nei 45 giorni annui di congedo straordinario, e può pertanto essere fruito fino alla concorrenza dei 45 giorni annui disponibili. L’istanza, presentata mediante compilazione del seguente modulo, deve essere trasmessa all’Ufficio Personale docente all’indirizzo ufficio.docenti@unimc.it

 

Congedo straordinario per lutto (art. 37 D.P.R.  n. 3/1957 e art. 4, c.1, L. n. 53/2000)

Il/la dipendente ha diritto ad usufruire, entro 7 giorni dall’evento, del congedo straordinario per lutto per una durata complessiva di 3 giorni, computati nei 45 giorni annui di congedo straordinario. L’istanza, presentata mediante compilazione del seguente modulo, deve essere trasmessa all’Ufficio Personale docente all’indirizzoufficio.docenti@unimc.it

Congedo straordinario per matrimonio (art. 37 D.P.R.  n. 3/1957)

Il/la dipendente ha diritto ad usufruire del congedo straordinario per contrarre matrimonio. Tale congedo ha la durata di 15 giorni senza soluzione di continuità, computati nei 45 giorni annui di congedo straordinario. L’istanza, presentata mediante compilazione del seguente modulo con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio della fruizione del congedo, deve essere trasmessa all’Ufficio Personale docente all’indirizzo ufficio.docenti@unimc.it

Aspettativa per motivi di famiglia (artt. 69 e 70 D.P.R.  n. 3/1957)

L’aspettativa per motivi di famiglia può essere concessa su presentazione di istanza dell’interessato/a. L’Amministrazione deve esprimersi entro un mese e può, per ragioni di servizio, respingere la domanda, ritardarne l’accoglimento e ridurre la durata dell’aspettativa richiesta. L’aspettativa può essere in qualunque momento revocata per ragioni di servizio. L'aspettativa per motivi di famiglia non può superare 12 mesi continuativi. Ove tra due periodi di fruizione dell'aspettativa intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a 6 mesi i periodi saranno computati senza soluzione di continuità. Il congedo ordinario e quello straordinario non sono considerati servizi attivi. L'aspettativa per motivi di famiglia non può superare i 30 mesi nel quinquennio. Nel corso del periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione; tale periodo non è dunque valido ai fini della progressione di carriera, né ai fini di previdenza e quiescenza. Inoltre comporta la proporzionale riduzione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

L’istanza di aspettativa, presentata con almeno 20 giorni di anticipo mediante utilizzo del seguentemodulo, deve essere trasmessa all’Ufficio Personale docente all’indirizzo ufficio.docenti@unimc.it

 

Sciopero

L’adesione allo sciopero deve essere comunicata mediante compilazione e trasmissione del seguente modulo all’Ufficio Personale docente all’indirizzo ufficio.docenti@unimc.it

Ultimo aggiornamento  2025/01/15 13:18:33 GMT+2

5x1000

Sostieni l'Università di Macerata
Sostieni i giovani e il territorio

PERCHÈ DONARE

Con il tuo 5 x1000 puoi sostenere i servizi
per il benessere e la vita comunitaria
delle studentesse e degli studenti

COME DONARE

Apponi la tua firma nel riquadro
"Finanziamento della ricerca scientifica e della
Università" e indica questo codice fiscale
00177050432