Maternità e congedi parentali
Congedo di maternità
Per congedo di maternità si intende il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro spettante alla lavoratrice in stato di gravidanza per un periodo di 5 mesi che precede e segue il parto.
La vigente normativa (D.lgs. n. 151/2001) prevede per la dipendente la fruizione del congedo di maternità secondo le seguenti modalità alternative tra loro:
A) Congedo di maternità ordinario [2+3]
Decorre da 2 mesi prima della data presunta del parto (D.P.P.) fino a 3 mesi successivi (art. 16, comma 1, D. Lgs. 151/2001).
B) Congedo di maternità post partum [0+5]
In alternativa alla modalità indicata al punto A, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro nei 5 mesi successivi alla data del parto (art. 16, comma 1.1, D.lgs. 151/2001 e INPS, circolare 12/12/2019, n. 148), a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
C) Flessibilità del congedo di maternità [1+4]
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità fissata in 5 mesi, la dipendente può fruire della flessibilità dell'astensione obbligatoria (art. 20 D.L.gs 151/2001), assentandosi 1 mese prima della data presunta del parto e per i 4 mesi successivi a tale data, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Se la data presunta del parto non coincide con la data di parto effettiva:
- In caso di parto successivo alla data presunta, i giorni intercorrenti tra tali date rientrano nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice ed il computo del congedo post partum decorrerà dalla data effettiva del parto;
- In caso di parto antecedente alla data presunta, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto, anche se superiore a 5 mesi.
In caso di parto gemellare non è previsto il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità.
Per la fruizione di tale congedo la docente o ricercatrice è tenuta a trasmettere l’apposito modulo all’Ufficio Reclutamento e gestione giuridica professori e ricercatori all’indirizzo email ufficio.docenti@unimc.it:
Entro 30 giorni dalla data del parto la lavoratrice dovrà trasmettere all'Ufficio personale docente una dichiarazione sostitutiva relativa alla nascita del figlio.
Ricercatrice a tempo determinato di tipo A: durante il collocamento in congedo di maternità obbligatorio (5 mesi) il contratto da Ricercatore a tempo determinato di tipo A è sospeso. Il termine di conclusione del rapporto viene prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria. Nel caso in cui il termine di scadenza del contratto si collochi prima del termine del periodo di astensione obbligatoria, la scadenza del contratto è prorogata fino al quinto mese di astensione obbligatoria per maternità.
Ricercatrice a tempo determinato di tipo B e RTT: il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato di regola nell’ambito della durata del contratto (art. 24 L. n. 240/2010). Entro la scadenza del contratto la ricercatrice può richiedere la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità, mediante comunicazione all’Ufficio Personale Docente al seguente indirizzo email: ufficio.docenti@unimc.it
Congedo di maternità per adozione e affidamento
Alla docente o ricercatrice che abbia adottato un/una minore spetta il congedo di maternità per un periodo di 5 mesi da utilizzarsi nei 5 mesi successivi all’ingresso del/della minore in famiglia. In ipotesi di adozione internazionale, ferma restando la durata complessiva di 5 mesi, è possibile fruire del congedo anche nel periodo precedente l’arrivo del/della figlio/figlia (art. 26 D.lgs. 151/2001). Nel caso di affidamento di minore spetta un periodo di tre mesi di congedo da utilizzarsi entro 5 mesi dalla data di affidamento.
Per la fruizione del congedo per adozione la docente o ricercatrice è tenuta a trasmettere l’apposito modulo all’Ufficio Reclutamento e gestione giuridica professori e ricercatori all’indirizzo emailufficio.docenti@unimc.it.
Tale congedo, se non richiesto per rinuncia dalla lavoratrice adottante/affidataria, potrà esser richiesto alle medesime condizioni dal padre adottante/affidatario (art. 31 D.lgs. 151/2001).
Astensione anticipata dal lavoro per maternità
L'astensione anticipata dal lavoro da parte della lavoratrice in stato di gravidanza è obbligatoria (art. 17 D.lgs. 26/3/2001, n. 151):
- in caso di gravi complicanze della gravidanza;
- nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della madre e del bambino.
Secondo quanto previsto dall’art. 17, D.lgs. n. 151/2001, il provvedimento per l’astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice in stato di gravidanza è adottato:
- dall'Azienda Sanitaria Locale, su istanza della lavoratrice, quando si verifichino gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17, comma 2, lettera a D.lgs. 151/2001);
- dalla Direzione territoriale del lavoro competente, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Controlli prenatali e visite
Ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 151/2001 la lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso tali esami vadano effettuati durante l’orario di lavoro.
Per la fruizione di tali permessi la docente o ricercatrice è tenuta a trasmettere l’apposito moduloall’Ufficio Reclutamento e gestione giuridica professori e ricercatori all’indirizzo email ufficio.docenti@unimc.it. Successivamente dovrà trasmettere la documentazione attestante la sua sottoposizione alla visita nella giornata ed orario indicati nell’istanza.
Interruzione di gravidanza
L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 194/1978 è considerata a tutti gli effetti come malattia.
Congedo di paternità obbligatorio
Per congedo di paternità obbligatorio (art. 27 bis D.lgs. 151/2001) si intende l’astensione dal lavoro del padre lavoratore, che ne fruisce in via autonoma per un periodo di 10 giorni lavorativi. Il padre lavoratore ha diritto di fruire di tale congedo:
- dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo
- anche in via non continuativa
- anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
In caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
La richiesta per la fruizione del congedo deve essere presentata mediante compilazione e trasmissione del seguente modulo all’Ufficio Reclutamento e gestione giuridica professori e ricercatori, all'indirizzo email: ufficio.docenti@unimc.it
Congedo di paternità alternativo
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono (art. 28 D.lgs. 151/2001). Il padre lavoratore che intende avvalersi di tale diritto dovrà presentare all’Ufficio Reclutamento e gestione giuridica professori e ricercatori una richiesta corredata da idonea certificazione o, in caso di abbandono, autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Congedo parentale
Ciascun genitore, per ogni figlio/a, ha diritto di astenersi dal lavoro per un limite massimo complessivo di dieci mesi (art. 32 D.lgs. 151/2001 come modificato dal D. Lgs. 105/2022). Il congedo parentale, retribuito con un’indennità pari al 30% della retribuzione, spetta:
– alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) per un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) per un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori sono i seguenti:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il genitore solo può usufruire di undici mesi, continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
La richiesta per la fruizione del congedo parentale deve essere presentata mediante compilazione e trasmissione del seguente modulo all’Ufficio Reclutamento e gestione giuridica professori e ricercatori al seguente indirizzo email: ufficio.docenti@unimc.it
Malattia del bambino (art. 47 d. lgs 151/2001)
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alla malattia di ciascun figlio fino agli otto anni di età, con le seguenti modalità:
- entro il terzo anno di vita: 45 giorni l’anno retribuiti al 100%, di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento);
- entro il terzo anno di vita: ulteriori periodi senza retribuzione;
- oltre il terzo anno di vita e fino all'ottavo anno di vita: 5 giorni l’anno retribuiti al 100% di cui il primo giorno ridotto di 1/3, per effetto del trattamento di maggior favore previsto per il congedo straordinario (se non fruito nell’anno solare di riferimento). Diversamente, se già esaurito il congedo straordinario, le 5 giornate spettano senza retribuzione.
Per il conteggio degli anni del/della minore non si calcola l'anno solare, il computo è effettuato da compleanno a compleanno.
La richiesta per la fruizione di tali permessi deve essere presentata mediante compilazione e trasmissione del seguente modulo all’Ufficio Reclutamento e gestione giuridica professori e ricercatori, al seguente indirizzo email: ufficio.docenti@unimc.it. Contestualmente, per consentire al genitore di fruire del congedo in oggetto, dovrà essere rilasciata, da parte del medico curante del Servizio Sanitario Nazionale che ha in cura il minore, certificazione di malattia trasmessa all'INPS per via telematica (che l'INPS provvederà a trasmettere al datore di lavoro), ai sensi del comma 3 dell’art. 47 del D.lgs. n. 151/2001.