Banner-statico_2537x320.jpg

Previdenza complementare

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce.

Mentre la previdenza obbligatoria si base sul criterio della “ripartizione”, cioè i contributi di tutti i lavoratori servono a pagare le pensioni di tutti i pensionati, la previdenza complementare è fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione. Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione.

Al momento del pensionamento all’iscritto sarà liquidata una rendita aggiuntiva alla pensione o restituito il capitale versato, alle condizioni di ogni singolo fondo, aumentato o diminuito dai risultati di gestione.  È possibile percepire la rendita anche in assenza di pensione derivante dalla previdenza pubblica.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha il compito di vigilare e garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti dei gestori finanziari delle forme pensionistiche complementari.

La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria è:

  • volontaria (il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare);
  • a capitalizzazione individuale (i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e vengono investiti. Al momento del pensionamento sono restituiti, con i rendimenti maturati con gli investimenti, in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva);
  • a contribuzione definita (si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento);
  • gestita da soggetti ed enti di diritto privato.

CHI E’ INTERESSATO E CHI PUÒ ADERIRE
Tutti possono aderire volontariamente a una forma pensionistica complementare per costruirsi una rendita pensionistica.

Possono aderire alle forme pensionistiche complementari:

  • lavoratori dipendenti privati e pubblici
  • lavoratori autonomi o liberi professionisti
  • lavoratori con contratti atipici (ad esempio lavoratori a progetto od occasionali, soci lavoratori di cooperative, ecc.)
  • soggetti fiscalmente a carico
  • tutti coloro che non svolgono un’attività lavorativa.


REGIME FISCALE

Il regime fiscale dei fondi pensione prevede vantaggi, assenti negli altri tipi di risparmio, nei  tre momenti della partecipazione a un fondo pensione:

Nella fase di contribuzione - I contributi versati alle forma pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite fissato periodicamente. Ricordiamo, tuttavia, che la deduzione non rappresenta un’esenzione definitiva dall’imposizione fiscale, ma solo un rinvio della stessa a quando si richiederanno le prestazioni.

Nella fase dei rendimenti - I rendimenti che si maturano anno per anno sono soggetti a un’imposta sostitutiva con aliquota più bassa rispetto alle altre forme di risparmio.

Nella fase delle prestazioni - Le prestazioni, per la parte che non è stata già tassata durante la fase di accumulo, sono soggette a un’imposizione fiscale con un’aliquota che si riduce al crescere degli anni di partecipazione al fondo pensione.

Il lavoratore che intende garantirsi le prestazioni della previdenza complementare  può scegliere uno dei tanti fondi pensione a disposizione.

I fondi pensione sono infatti gli strumenti tecnici che il legislatore ha individuato per garantire ai lavoratori una pensione complementare da affiancare, eventualmente, a quella erogata dal sistema obbligatorio.

I fondi pensione si dividono in due tipologie principali: quelli di negoziali o chiusi (FPC), e i fondi aperti (FPA); a queste tipologie si aggiungono quelli costituiti dai Piani individuali pensionistici (PIP) e dalle forme pensionistiche preesistenti.

I fondi negoziali derivano da accordi sindacali tra lavoratori e datori di lavoro. Si rivolgono ai lavoratori di una categoria contrattuale o di un’impresa o ai lavoratori di una determinata area geografica. Il lavoratore versa, oltre la contribuzione a proprio carico e quella eventuale a carico del datore di lavoro, anche il TFR maturando (attenzione la scelta è irreversibile).

I fondi aperti sono offerti da società private, abilitate dalla legge, quali compagnie di assicurazioni, banche, società di gestione del risparmio e sono aperti a chiunque sia in forma individuale che collettiva.

I Piani individuali pensionistici (PIP) sono fondi che  non richiedono un’attività lavorativa e sono totalmente liberi e stipulati mediante contratti di assicurazione sulla vita. L’adesione a questi fondi è rigorosamente individuale.

Le forme pensionistiche preesistenti a quelle finora descritte permangono con alcune specifiche e in ogni caso rientrano nell’ambito della vigilanza esercitata dalla Covip.

Per un lavoratore dipendente una delle fonti di finanziamento della previdenza complementare è il trattamento di fine rapporto (TFR) che si può aggiungere al contributo del lavoratore e a quello eventualmente versato dal datore di lavoro.

Il TFR può essere anche l’unica forma di finanziamento.

Ogni lavoratore, entro 6 mesi dall’assunzione, deve scegliere se destinare il TFR al finanziamento della previdenza complementare o lasciarlo in azienda.

Se la scelta non viene effettuata in modo esplicito, il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) previsto dal contratto di lavoro ovvero, se il contratto individua più fondi, in quello al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti dell’azienda (cosiddetto ”conferimento tacito”).

Se si decide di lasciare il TFR in azienda  (si ricorda che, qualora di tratti di azienda con almeno 50 dipendenti il TFR viene versato al Fondo Tesoreria dello Stato presso l’Inps) questo mantiene tutte le sue attuali caratteristiche e, pertanto, restano uguali le modalità di rivalutazione e di pagamento alla cessazione del rapporto di lavoro.

Infine si ricorda che la scelta di destinare il TFR ad un fondo pensionistico è irreversibile, mentre nel caso si decida di lasciarlo in azienda si potrà sempre rivedere la propria decisione destinando il TFR futuro ad un fondo di previdenza complementare.

I lavoratori del pubblico impiego come i lavoratori del settore privato, possono costruirsi  una trattamento di previdenza complementare aderendo ad un fondo negoziale o ad una delle forme di previdenza individuali.

Attualmente i fondi negoziali dedicati ai dipendenti pubblici sono:

  • Espero, per i dipendenti del comparto scuola;
  • Fopadiva, al quale possono aderire anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a carattere locale della regione autonoma Valle d’Aosta;
  • Laborfonds, al quale possono aderire anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a carattere locale della regione autonoma Trentino Alto Adige;
  • Perseo Sirio, per il personale delle Regioni, degli Enti locali e del Servizio sanitario nazionale, per il personale dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Agenzie fiscali, degli Enti pubblici non economici, dell’Università e della Ricerca, del Cnel e dell’Enac.


Sono esclusi dall’adesione a questi fondi i lavoratori delle categorie “non contrattualizzate” che possono comunque aderire ad uno degli altri fondi non negoziali. Tali categorie di lavoratori sono:

  • Avvocati dello Stato;
  • Docenti e ricercatori universitari;
  • Magistrati;
  • Personale della carriera diplomatica e prefettizia;
  • Personale delle forze armate;
  • Personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare;
  • Vigili del fuoco.


Per approfondimenti è possibile consultare:

Ultimo aggiornamento  2018/07/19 12:59:06 GMT+2

5x1000

Sostieni l'Università di Macerata
Sostieni i giovani e il territorio

PERCHÈ DONARE

Con il tuo 5 x1000 puoi sostenere i servizi
per il benessere e la vita comunitaria
delle studentesse e degli studenti

COME DONARE

Apponi la tua firma nel riquadro
"Finanziamento della ricerca scientifica e della
Università" e indica questo codice fiscale
00177050432