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Informazioni valide per tutti gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero

Informazioni valide per tutti gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero

Traduzione

I documenti prodotti in lingua straniera vanno tradotti in lingua italiana. La traduzione può essere eseguita nel Paese di provenienza oppure in Italia rivolgendosi a traduttori ufficiali o giurati presso i Tribunali di zona. Se sei in possesso di documenti in lingua inglese e il corso di tuo interesse è offerto in inglese, la traduzione non è necessaria.

Legalizzazione

I titoli di studio vanno legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati dove previsto dalle norme locali. La legalizzazione è sostituita dal timbro “Apostille”, apposto dalle competenti Autorità locali, per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

La legalizzazione non è obbligatoria se il titolo di studio è stato rilasciato da uno dei Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda) o dalla Germania, in virtù della Convenzione italo - tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176.

Programmi degli esami superati

L’Ateneo può chiedere i programmi degli esami superati per ogni disciplina dove ritenuto necessario per la valutazione del titolo di studio.

Riconoscimento accademico titolo estero (ex equipollenza diretta)

La procedura di riconoscimento accademico valuta in modo analitico i titoli accademici esteri per verificare se corrispondono per livello, anni di studi e contenuti a un titolo italiano. La valutazione ha l’obiettivo di rilasciare un provvedimento che è analogo a un  titolo finale italiano e avente valore legale nel nostro paese.
Tale forma di riconoscimento ha solo finalità accademiche, di riconoscimento a tutti gli effetti, compresa la prosecuzione degli studi per acquisire un titolo di livello superiore (il riconoscimento a fini professionali segue una procedura diversa). Storicamente tale procedura è identificata con il termine di “equipollenza”, anche se la Legge 148 del 2002 non utilizza più tale termine. Per ulteriori informazioni: sito del MUR Ministero dell'Università e della Ricerca.

Per chiedere il riconoscimento accademico di un titolo di studio conseguito all’estero ai fini del conseguimento di un corrispondente titolo dell’Ateneo (ex-equipollenza diretta), consegna o spedisci alla Segreteria Studenti del Dipartimento entro i termini stabiliti per l’immatricolazione:

  • domanda indirizzata al Magnifico Rettore, in carta semplice, specificando anche il corrispondente titolo dell’Ateneo di Macerata che intendi ottenere;
  • copia del tuo documento di identità in corso di validità e, solo se sei un cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno valido o della ricevuta di presentazione della richiesta del permesso;
  • titolo di studio, oppure copia conforme all’originale, corredato di traduzione in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore in loco o attestazione di ente ufficiale estero o attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA) ai fini della valutazione;
  • certificato attestante gli esami superati (transcript of records) rilasciato dalla competente Università, corredato di traduzione in lingua italiana e legalizzazione (se presenti il Diploma Supplement non devi consegnare il certificato con gli esami superati).

Il Dipartimento ti comunicherà l’esito della richiesta. Nel caso in cui ti venga concesso il riconoscimento, paga le tasse e i contributi previsti per l’iscrizione a tempo pieno e il contributo di 71,38 euro previsto per il rilascio e la spedizione della pergamena di laurea.

Link utili

Ultimo aggiornamento  2023/06/27 11:15:03 GMT+2

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